Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ott 2004
1.   È istituito un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo (in seguito denominato «il comitato») per promuovere la cooperazione in materia di politiche di protezione sociale tra gli Stati membri e la Commissione, nel pieno rispetto del trattato e tenendo debitamente conto delle competenze delle istituzioni e degli organi comunitari. 2.   Il comitato è incaricato: a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità; b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e la Commissione; c) fatto salvo l'articolo 207 del trattato, di redigere relazioni, esprimere pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. 3.   Il comitato lavora, per quanto opportuno, in collaborazione con altri organi e comitati pertinenti, che trattano questioni di politica sociale ed economica, quali il comitato per l'occupazione e il comitato di politica economica. 4.   Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali e con le organizzazioni non governative operanti nel settore sociale, tenendo in debito conto i ruoli e le responsabilità rispettivi nel campo della protezione sociale. Anche il Parlamento europeo sarà informato delle attività del comitato.
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