Art. 3
Composizione
In vigore dal 29 set 2004
1. I membri del CoC sono:
—
gli Stati membri che partecipano alle operazioni dell'UE condotte utilizzando mezzi e capacità comuni della NATO, nonché la Danimarca;
—
i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono significativi contributi militari, nonché i rappresentanti di altri paesi terzi, menzionati nell'allegato.
2. Il DGEUMS e il comandante dell'operazione dell'UE sono anch'essi autorizzati a partecipare o a essere rappresentati alle riunioni del CoC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:739:oj#art-3