Art. 2
In vigore dal 29 set 2004
Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni degli esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno delle sostanze attive in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.
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