Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 set 2004
1.   La commercializzazione nella Comunità di sementi destinate alla produzione di postime di Cedrus libani e Pinus brutia, che non soddisfano i requisiti in materia di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE, è ammessa, fino al 31 maggio 2005, in conformità con le esigenze stabilite agli allegati della presente decisione. 2.   La commercializzazione nella Comunità di postime prodotto dalle suddette sementi è autorizzata fino al 31 maggio 2010, purchè siano soddisfatti i requisiti fissati nell’allegato II della presente decisione. Agli effetti della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 1999/105/CE.
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