Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31). (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata in ultimo luogo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14). (3)  GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (4)  GU C 85 del 23.3.2000, pag. 1. (5)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.
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