Art. 8

Art. 8

In vigore dal 29 set 2004
1.   Ogni sei mesi le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del programma di vaccinazione di cui all’. 2.   La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 6 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, sono riesaminati di conseguenza.
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