Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 set 2004
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 35. (3)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.
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