Art. 1
La decisione 2004/145/CE è modificata come segue:
In vigore dal 27 set 2004
1)
L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 417 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.».
2)
L’articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'assistenza finanziaria della Comunità per l'organizzazione di seminari tecnici ammonta ad un massimo di 105 000 EUR. A titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 156/2004 e a mo' di deroga, il laboratorio menzionato nel precedente paragrafo 1 è autorizzato a richiedere un'assistenza finanziaria per un massimo di 50 partecipanti ai suoi seminari.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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