Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 set 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004. Per il Consiglio Il presidente L. J. BRINKHORST (1)  GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3. ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea Signor ..., 1. Mi pregio far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea e il governo della Repubblica moldova in merito agli scambi di taluni prodotti di acciaio. 2. A seguito di dette consultazioni, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera. 3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia. 4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Moldova deciderà se escludere o meno il prodotto in questione da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità europea. 5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta. Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magÿmula fi Brussel, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den Întocmit la Bruxelles Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Ghall-Komonità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar din partea Comunitătii Europene Signor ..., Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del 29 settembre 2004, così redatta: «1. Mi pregio far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea e il governo della Repubblica moldova in merito agli scambi di taluni prodotti di acciaio. 2. A seguito di dette consultazioni, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera. 3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia. 4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Moldova deciderà se escludere o meno il prodotto in questione da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità europea. 5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.» Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo come da Lei proposto. Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magÿmula fi Brussel, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den Întocmit la Bruxelles din partea Guvernului Republicii Moldova Por el Gobierno de la República de Moldava Za vládu Moldavské republiky For regeringen for Republikken Moldova Für die Regierung der Republik Moldau Moldova Vabariigi valitsuse nimel Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας For the Government of the Republic of Moldova Pour le gouvernement de la République de Moldova Per il governo della Repubblica moldova Moldovas Republikas valdības vārdā Moldovos Respublikos Vyriausybės vardu a Moldovai Köztársaság kormánya nevében Ghall-Gvern tar-Repubblika tal-Moldova Voor de regering van de Republiek Moldavië W imieniu Rządu Republiki Mołdowy Pelo Governo da República da Moldova za vládu Moldavskej republiky Za Vlado Republike Moldavije Moldovan tasavallan hallituksen puolesta För Republiken Moldaviens regering ALLEGATO dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea 1.1. Nel periodo dal 29 ottobre 2004 al 31 dicembre 2006, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'appendice I, originari della Moldova, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità europea e conforme al modello di cui all'appendice II. 1.2. Nel periodo di cui al punto precedente, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'appendice I, originari della Moldova, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Moldova. 1.3. Per ottenere il rilascio del documento di vigilanza, l'importatore deve presentare l'originale debitamente compilato del documento di esportazione. L'importatore deve in ogni caso presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci cui si riferisce il documento. 1.4. Il rilascio del documento di vigilanza e del documento di esportazione avviene per ogni singola operazione. 1.5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto. 1.6. Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'appendice III, è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità europea. 1.7. La Repubblica moldova notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative moldove autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione, allegando i facsimili dei timbri e delle firme utilizzati a tal fine. La Repubblica moldova, inoltre, informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati. 1.8. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità europea (in appresso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le norme in materia di origine non preferenziale vigenti nella Comunità europea. 1.9. Le autorità competenti della Comunità europea si impegnano ad informare la Repubblica moldova di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che dette modifiche entrino in vigore nella Comunità europea. 1.10. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo. 2.1. La Repubblica moldova s'impegna a fornire alla Comunità europea informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma del punto 1.2. Dette informazioni devono essere inviate alla Comunità europea entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui si riferiscono. 2.2. La Comunità europea s'impegna a fornire alle autorità moldove informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i documenti di esportazione rilasciati dalle autorità moldove a norma del punto 1.1. Dette informazioni devono essere inviate alle autorità moldove entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui si riferiscono. 3. Se necessario, su richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Tali consultazioni si svolgono con la massima tempestività. Le parti partecipano alle consultazioni che si tengono ai sensi del presente punto in uno spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze. 3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 2.2, e al fine di garantire un efficace funzionamento del presente accordo, la Comunità europea e la Repubblica moldova decidono di adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire e/o avviare indagini, o di avviare ogni necessaria azione legale e/o amministrativa, al fine di combattere le elusioni, in particolare mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese di origine, contraffazione dei documenti di esportazione e/o di altri documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci. La Repubblica moldova e la Comunità europea convengono pertanto di definire, in conformità con le rispettive legislazioni, le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o degli importatori coinvolti. 3.2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, le parti dovessero ritenere che si stia eludendo il presente accordo, esse possono richiedere consultazioni che saranno avviate senza indugio. 3.3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al punto 3.2, ciascuna delle parti prende tutte le misure cautelari necessarie e/o, se richiesta dall'altra parte, tutte le misure necessarie previste dalla sua legislazione onde sospendere o rifiutare il rilascio del documento di esportazione e del documento di vigilanza. La Repubblica moldova può altresì decidere di ritirare i documenti di esportazione già rilasciati. 3.4. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al punto 3.2, le parti non giungano a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione delle merci o al paese di origine, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione. 4. Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono pervenire: — per quanto riguarda la Comunità europea, alla Commissione delle Comunità europee, — per quanto riguarda la Moldova, alla Missione della Repubblica moldova presso le Comunità europee. Appendice I 7202 7203 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7301 7303 7304 7305 7306 7307 7312 Appendice II Appendice III Appendice IV MOLDOVA Disposizioni tecniche relative all'applicazione del sistema di duplice controllo 1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità europea per il controllo delle esportazioni nella Comunità europea secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo. 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi: — due lettere che indicano il paese esportatore: MO = Moldova, — due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento: BE = Belgio DK = Danimarca DE = Germania EL = Grecia ES = Spagna FR = Francia IE = Irlanda IT = Italia LU = Lussemburgo NL = Paesi Bassi AT = Austria PT = Portogallo FI = Finlandia SE = Svezia GB = Regno Unito CZ = Repubblica ceca EE = Estonia CY = Cipro LV = Lettonia LT = Lituania HU = Ungheria MT = Malta PL = Polonia SI = Slovenia SK = Repubblica slovacca — un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno (ad esempio «4» per il 2004), — un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore, — un numero a cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento. 3. documenti di esportazione hanno validità per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3 dei documenti stessi. 4. La Moldova non è tenuta a indicare i prezzi nel documento di esportazione, ma deve comunicarli, su richiesta, alle autorità comunitarie. 5. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «issued retrospectively». 6. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che lo ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali. 7. Le autorità competenti della Comunità europea sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.
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