Art. 8 · Fine del distacco

Art. 8

Fine del distacco

In vigore dal 24 set 2004
1.   Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'Agenzia o del datore di lavoro dell'END con preavviso di tre mesi, o su domanda dell’END, con lo stesso preavviso e su riserva dell’accordo dell'Agenzia. 2.   In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso: a) dal datore di lavoro dell’END, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano; b) per accordo tra l'Agenzia e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall’END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell’END lo richiedano; c) dall'Agenzia, in caso di mancato rispetto da parte dell’END degli obblighi cui è soggetto a titolo del presente regime. L'interessato è messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa. 3.   Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'Agenzia ne informa immediatamente il datore di lavoro. CAPO II CONDIZIONI DI LAVORO
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