Art. 6 · Livello, esperienza professionale e conoscenze linguistiche

Art. 6

Livello, esperienza professionale e conoscenze linguistiche

In vigore dal 24 set 2004
1.   Per essere distaccato presso l'Agenzia, l’esperto nazionale deve aver maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell’esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle dei gradi AD5-AD16 e AST5-AST11 definiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2), in appresso denominato «Statuto». Il datore di lavoro degli esperti nazionali fornisce all'Agenzia, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall’esperto negli ultimi dodici mesi. 2.   Per l'esercizio delle sue funzioni l’END deve possedere una conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua comunitaria.
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