Art. 4
Funzioni
In vigore dal 24 set 2004
1. Gli END eseguono la missione, espletano le mansioni e svolgono le funzioni che sono loro affidate dal Direttore esecutivo dell'Agenzia.
Le funzioni esercitate sono definite di comune accordo dall'Agenzia e dall'amministrazione nazionale che distacca l'esperto nazionale nell'interesse dell'Agenzia e tenendo conto delle qualifiche del candidato.
2. L’END partecipa a missioni e riunioni esterne unicamente:
a)
se accompagna il Capo dell'Agenzia o un agente temporaneo, oppure
b)
se è solo, in qualità di osservatore o a fini d’informazione.
Il Direttore esecutivo può derogare a questa regola sulla base di un mandato conferito all’END e dopo aver accertato l’assenza di un potenziale conflitto di interessi. Salvo mandato speciale conferito, sotto l'autorità del Capo dell'Agenzia europea per la difesa, dal Direttore esecutivo, l'END non può impegnare l'Agenzia nei confronti dell'esterno.
3. L'Agenzia resta l’unico responsabile per l’approvazione dei risultati dei compiti svolti dall’END.
4. L'Agenzia, il datore di lavoro dell’END e l’END stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare i conflitti di interessi e l’eventuale comparsa di tali conflitti in relazione alle funzioni dell’esperto nazionale nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'Agenzia informa in tempo utile l’END e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all’END non debbano essere assegnati tali funzioni. L’END è invitato in particolare a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della sua situazione familiare (segnatamente, le attività professionali dei parenti stretti o importanti interessi finanziari propri o di tali membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno affidate durante il periodo di distacco.
Il datore di lavoro e l’END si impegnano a segnalare all'Agenzia ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo o origine a conflitti di interessi.
5. Qualora l'Agenzia ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'END richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.
6. In caso di mancato rispetto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo l'Agenzia può mettere fine al distacco dell’esperto nazionale ai sensi dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:677:oj#art-4