Art. 33 · Modifiche e norme di applicazione

Art. 33

Modifiche e norme di applicazione

In vigore dal 24 set 2004
Le disposizioni del presente regime relative agli , da 12 a 14, da 21 a 32 possono essere modificate, nella misura necessaria, dal Comitato direttivo dell'Agenzia, che delibera conformemente all', paragrafo 1.10 e all', paragrafo 3.2 dell'azione comune 2004/551/PESC. Le proposte di modifica sono trasmesse al Consiglio. Tali modifiche si intendono adottate a meno che il Consiglio, entro due mesi e deliberando a maggioranza qualificata, non decida di modificarle. Le modifiche ad altre disposizioni del presente statuto, in particolare quelle relative alla remunerazione, alle indennità e alle indennità di carattere sociale, sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta del Comitato direttivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:677:oj#art-33