Art. 29
Inadempimento grave
In vigore dal 24 set 2004
1. In deroga all', paragrafo 3, si può porre fine ad un distacco senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi, ai quali il militare distaccato è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione è adottata dal Direttore esecutivo dopo che l'interessato è stato messo in grado di presentare la propria difesa. Prima di adottare la decisione, il Direttore esecutivo ne informa il Rappresentante Permanente dello Stato membro di cui il militare distaccato ha la cittadinanza. In seguito a tale decisione, le indennità di cui agli non sono più corrisposte.
Anteriormente alla decisione di cui al precedente comma al militare distaccato può essere applicata una misura di sospensione in caso di grave mancanza addebitatagli dal Direttore esecutivo dopo che l'interessato sia stato messo in condizione di presentare la propria difesa. Le indennità di cui agli non sono pagate per tutta la durata di detta sospensione che non può oltrepassare tre mesi.
2. Il Direttore esecutivo può segnalare alle autorità nazionali qualsiasi violazione, da parte del militare distaccato, del regime stabilito dalle norme contenute nella presente decisione.
3. Il militare distaccato continua ad essere soggetto alle norme disciplinari nazionali.
Storico versioni
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