Art. 22 · Disposizioni amministrative

Art. 22

Disposizioni amministrative

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo distacco alla direzione/unità competente per l’espletamento delle formalità amministrative necessarie. L’assunzione delle funzioni interviene il primo ovvero il sedici del mese. 2.   L'END assegnato ad un ufficio di collegamento dell'Agenzia deve presentarsi presso la direzione/unità competente dell'Agenzia nel paese di assegnazione. 3.   I pagamenti sono effettuati in euro dalla direzione/unità competente dell'Agenzia su un conto bancario aperto presso un istituto bancario nella sede di distacco. CAPO IV APPLICAZIONE DEL REGIME AL PERSONALE MILITARE NAZIONALE DISTACCATO
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