Art. 2
Durata del distacco
In vigore dal 24 set 2004
1. La durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a tre anni e può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.
2. La durata probabile del distacco è stabilita all’inizio, nell’ambito dello scambio di lettere di cui all’, paragrafo 5. La stessa procedura si applica in caso di rinnovo del periodo di distacco.
3. L'esperto nazionale che è già stato distaccato presso l’Agenzia può essere nuovamente distaccato, conformemente alle norme interne relative alla durata massima della presenza di questo personale presso i servizi dell'Agenzia e comunque sempre alle condizioni seguenti:
a)
l’esperto nazionale continua a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco;
b)
tra la fine del periodo di distacco precedente e un nuovo periodo di distacco sono trascorsi almeno tre anni; questa disposizione non impedisce all'Agenzia di accettare il distacco di un esperto nazionale che sia già stato distaccato una prima volta per meno di quattro anni; in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non supera la parte restante del periodo di quattro anni.
Storico versioni
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