Art. 18
Spese di viaggio
In vigore dal 24 set 2004
1. L'END il cui luogo di residenza è situato a più di 150 km dalla sede di distacco ha diritto al rimborso delle spese di viaggio:
a)
per se stesso;
—
dal luogo di residenza alla sede di distacco, all’inizio del periodo di distacco;
—
dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco;
b)
per il coniuge e i figli a carico, nel caso in cui queste persone coabitino con l'END e il trasloco debba essere rimborsato dall'Agenzia;
—
dal luogo di residenza alla sede di distacco, all’inizio del periodo di distacco;
—
dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco.
2. Salvo in caso di viaggio aereo, l’importo del rimborso è forfettario e limitato al costo del viaggio in treno alla tariffa di seconda classe senza supplemento. La stessa tariffa si applica se il viaggio è effettuato in automobile. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo può coprire al massimo il costo di un biglietto a tariffa ridotta (PEX o APEX) dietro presentazione dei biglietti e delle carte d’imbarco, se il tragitto per ferrovia è superiore a 500 km o se l’itinerario abituale comporta l’attraversamento di un mare.
3. In deroga al paragrafo 1, gli END che dimostrino di aver cambiato il luogo in cui eserciteranno l’attività principale una volta concluso il distacco hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio verso tale luogo nel rispetto dei limiti sopra citati. In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe diritto in caso di ritorno al luogo di residenza.
4. Se ha proceduto al trasloco dal luogo di residenza alla sede di distacco, l'END ha diritto una volta all’anno al rimborso forfettario per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata e ritorno dalla sede di distacco al luogo di residenza secondo le disposizioni in vigore presso l'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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