Art. 17
Luogo di residenza
In vigore dal 24 set 2004
1. Ai fini del presente regime, si considera luogo di residenza il luogo in cui l’END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro immediatamente prima del distacco. La sede di distacco è il luogo in cui è situata la direzione/unità dell'Agenzia alla quale l’esperto nazionale è assegnato. Tali luoghi devono essere menzionati nello scambio di lettere di cui all’, paragrafo 5.
2. Nel caso in cui, al momento di un distacco in qualità di END, l’esperto si trovi già distaccato per conto del suo datore di lavoro in un luogo diverso da quello in cui è situata la sede principale di quest’ultimo, si considera luogo di residenza quello tra i due luoghi più vicino alla sede di distacco.
3. Il luogo di residenza è considerato la sede di distacco:
a)
se, nel corso del periodo di tre anni conclusisi sei mesi prima del distacco, l'END risiedeva abitualmente o esercitava la propria attività professionale principale in un luogo situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco;
b)
se, al momento della domanda di distacco da parte dell'Agenzia, la sede di distacco è il luogo di residenza principale del coniuge o del figlio/dei figli a carico dell’END.
Ai fini della presente disposizione, l’END che risiede a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco è considerato residente in quella sede.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END per uno Stato diverso da quello delle sede di distacco non vengono prese in considerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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