Art. 16 · Indennità forfettaria supplementare

Art. 16

Indennità forfettaria supplementare

In vigore dal 24 set 2004
1.   Tranne nel caso in cui il luogo di residenza sia situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di servizio, all’END viene corrisposta, se del caso, un’indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuo lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari), maggiorato dell’indennità di soggiorno corrispostagli dall'Agenzia, e lo stipendio di base di un funzionario di grado AD7 o AST5, primo scatto, in funzione della categoria statutaria alla quale l’END è assimilato. 2.   Tale indennità viene adeguata una volta all’anno, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità.
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