Art. 15 · Indennità di soggiorno

Art. 15

Indennità di soggiorno

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un’indennità di soggiorno giornaliera equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2.   Se l'END non ha beneficiato di alcun rimborso per le spese di trasloco, né da parte dell'Agenzia, né da parte del datore di lavoro gli sarà corrisposta un’indennità mensile supplementare, equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio. La suddetta indennità è versata mensilmente alla scadenza. 3.   Le indennità devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo di maternità, di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'Agenzia. 4.   Agli END che, nel corso dei tre anni conclusisi sei mesi prima dell’inizio del distacco, risiedevano abitualmente o esercitavano la propria attività professionale principale in un luogo situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco, è corrisposta un’indennità di soggiorno giornaliera ai sensi del paragrafo 1. Ai fini della presente disposizione, le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli esperti nazionali distaccati per uno Stato diverso da quello delle sede di distacco o per una organizzazione internazionale non vengono prese in considerazione. 5.   Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l’esperto nazionale ha diritto al versamento - tramite anticipo - di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l’estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'Agenzia prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito. 6.   In occasione dello scambio di lettere di cui all', paragrafo 5, l'Agenzia viene informata in merito ad eventuali indennità analoghe a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo percepite dall'END. Gli importi di tali indennità vengono detratti dall’indennità versata dall'Agenzia ai sensi di tale paragrafo 1. 7.   Le indennità giornaliere e mensili sono soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo. 8.   Per l'END assegnato ad un ufficio di collegamento dell'Agenzia, qualora circostanze particolari del paese di assegnazione lo giustifichino, le indennità di soggiorno di cui al presente articolo possono essere sostituite da un’indennità di alloggio, con decisione motivata del Direttore esecutivo.
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