Art. 10
Orario di lavoro
In vigore dal 24 set 2004
1. L’END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di orario di lavoro. Tali norme possono essere modificate per necessità di servizio dal Direttore esecutivo.
2. Per tutta la durata del distacco, l’esperto nazionale lavora a tempo pieno.
3. L’END può praticare un orario flessibile solo a condizione di esserne autorizzato dal servizio dell'Agenzia a cui è assegnato. Tale autorizzazione è comunicata per informazione all’unità responsabile dell'Agenzia.
4. Agli END possono essere concesse le indennità in vigore presso l'Agenzia nel quadro di un servizio continuo o a turni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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