Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 24 set 2004
1.   Il presente regime si applica agli END presso l'Agenzia dagli Stati membri partecipanti alla medesima. 2.   Le persone a cui si applica il presente regime restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuite da quest’ultimo. 3.   L'Agenzia decide, in funzione delle necessità e delle possibilità di bilancio, l'assunzione di END. Il Direttore esecutivo dell'Agenzia stabilisce le modalità di tale assunzione, previo parere conforme del Comitato direttivo dell'Agenzia. 4.   Gli END devono avere la cittadinanza di uno Stato membro e la loro assunzione avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri e l'Agenzia cooperano per garantire, in tutta la misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità. 5.   Il distacco è reso effettivo tramite uno scambio di lettere tra il Direttore esecutivo dell'Agenzia e la Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato. Allo scambio di lettere è allegata una copia del regime applicabile agli END presso l'Agenzia. 6.   Gli END devono provenire dai governi o dai ministeri degli Stati membri.
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