Art. 90

Art. 90

In vigore dal 24 set 2004
Alle condizioni che saranno stabilite dall'Agenzia, l'agente temporaneo ha facoltà di chiedere che l'Agenzia effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d'origine. L'Agenzia può inoltre decidere di effettuare i versamenti che l'agente temporaneo deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese di origine anche senza che l'agente temporaneo lo richieda. In tal caso l'Agenzia deve motivare debitamente la sua decisione. Tali versamenti non sono superiori al doppio dell'aliquota prevista all' e sono imputati al bilancio dell'Agenzia. Sezione E Liquidazione delle pensioni degli agenti temporanei
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