Art. 9

Art. 9

In vigore dal 24 set 2004
Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità. Tuttavia, quando il decesso dell'agente o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all', paragrafo 8 dello statuto, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso. Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione. Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il titolare cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell' dell'allegato V.
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