Art. 9

Art. 9

In vigore dal 24 set 2004
1.   Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale, ivi comprese le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio), sono rimborsate all’agente che sia costretto a spostare la sua residenza per conformarsi alle disposizioni dell' dello statuto e che non abbia ottenuto da altra fonte un rimborso delle stesse spese. Tale rimborso è effettuato entro i limiti di un preventivo precedentemente approvato. Ai servizi competenti dell'Agenzia devono essere presentati almeno due preventivi. Tali servizi, qualora ritengano che i preventivi presentati superano un congruo importo, possono scegliere un altro spedizioniere. L'importo del rimborso cui il funzionario ha diritto può in tal caso essere limitato a quello del preventivo presentato da quest'ultimo spedizioniere. 2.   In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso dell’agente, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine. Qualora l’agente deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto. 3.   L’agente di ruolo deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall', paragrafo 4, secondo comma. Le spese di trasloco sostenute dopo i termini predetti possono essere rimborsate soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'AACC. E.   INDENNITÀ GIORNALIERA
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