Art. 86

Art. 86

In vigore dal 24 set 2004
Se l'agente temporaneo si è avvalso della facoltà prevista all', la sua indennità una tantum è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi. Il primo comma non si applica all'agente temporaneo che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'.
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