Art. 85

Art. 85

In vigore dal 24 set 2004
All'atto della cessazione dal servizio, l'agente temporaneo ha diritto al pagamento dell'indennità una tantum o al trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, conformemente all' dell'allegato VI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-85