Art. 83

Art. 83

In vigore dal 24 set 2004
1.   Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare: a) in caso di decesso di un agente temporaneo in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato; b) per il periodo posteriore alla data in cui l'agente temporaneo di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 65 anni, l'importo dell'jndennità una tantum cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; a questo importo vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie; c) in caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b); 2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa. 3.   L'importo massimo definito in ciascuna delle lettere da a) a c) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti. Agli importi risultati da tale ripartizione si applica l', paragrafo1, secondo e terzo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-83