Art. 8
In vigore dal 24 set 2004
In caso di coesistenza di un coniuge superstite e di orfani nati da un precedente matrimonio e di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante a un coniuge superstite che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.
In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.
Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi, e riconosciuti a carico ai sensi delle disposizioni dell' dell'allegato V, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con l'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità.
Nel caso previsto dal secondo comma del presente articolo, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall' dell'allegato V, sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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