Art. 78

Art. 78

In vigore dal 24 set 2004
Gli aventi diritto di un agente temporaneo deceduto, determinati secondo le stesse norme di cui al capitolo 3 dell'allegato VI, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 79 a 82. In caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di una indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti al capitolo 3 dell'allegato VI, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato. In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente temporaneo o ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate secondo le stesse norme di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto CE.
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