Art. 7
In vigore dal 24 set 2004
1. La pensione per gli orfani, prevista all', primo, secondo e terzo comma, dello statuto, è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dal successivo del presente allegato.
La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'.
2. La pensione così stabilita è aumentata, per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.
L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all' dell'allegato V.
3. L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.
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