Art. 7

Art. 7

In vigore dal 24 set 2004
1.   La pensione per gli orfani, prevista all', primo, secondo e terzo comma, dello statuto, è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dal successivo del presente allegato. La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'. 2.   La pensione così stabilita è aumentata, per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all' dell'allegato V. 3.   L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-7-216