Art. 7

Art. 7

In vigore dal 24 set 2004
La durata del congedo previsto nella precedente sezione 1 è maggiorata di giorni per il viaggio calcolati in base alla distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo da quello di servizio, alle seguenti condizioni: — tra 50 e 250 km: un giorno per l'andata-ritorno, — tra 251 e 600 km: due giorni per l'andata-ritorno, — tra 601 e 900 km: tre giorni per l'andata-ritorno, — tra 901 e 1 400 km: quattro giorni per l'andata-ritorno, — tra 1 401 e 2 000 km: cinque giorni per l'andata-ritorno, — oltre i 2 000 km: sei giorni per l'andata-ritorno. Per il congedo ordinario, il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è il luogo d'origine. Le disposizioni che precedono si applicano agli agenti la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri dell'UE. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità. Nel caso di congedi straordinari previsti nella precedente sezione 2, gli eventuali giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità. ALLEGATO IV MODALITÀ PER LA COMPENSAZIONE E LA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO
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