Art. 67

Art. 67

In vigore dal 24 set 2004
1.   Nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e in base alla stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni della Comunità conformemente all' dello statuto CE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli , alle condizioni ivi previste, o titolare di una pensione di invalidità, il coniuge — se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare — i figli, e le altre persone a carico ai sensi dell' dell'allegato V, e i titolari di una pensione di reversibilità sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all'85 % per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'AACC, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100 % non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'. Il partner non sposato di un agente temporaneo è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia, purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all', paragrafo 2, lettera c), dell'allegato V. Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico dell'agente temporaneo; la sua quota non può tuttavia superare il 2 % dello stipendio base. 2.   L'agente temporaneo che lasci definitivamente il servizio e dimostri di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale può, su sua richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione del servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al paragrafo suddetto è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. La metà del contributo è posta a carico dell'agente temporaneo. Con decisione dell'AACC, presa previo parere del medico di fiducia dell'Agenzia, il termine di un mese per la presentazione della domanda ed il limite di sei mesi previsto al primo comma non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione del servizio e dichiarata all'Agenzia prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al primo comma, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'Agenzia. 3.   Il coniuge divorziato di un agente temporaneo, il figlio non più a carico dell'agente temporaneo nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell' dell'allegato V, i quali dimostrino di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'agente temporaneo tramite il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla data della sentenza definitiva di divorzio o della perdita della qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico. 4.   L'agente temporaneo rimasto al servizio dell'Agenzia sino all'età di 63 anni o titolare di un'indennità di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione. Il titolare di una pensione di reversibilità, conseguente al decesso di un agente temporaneo in attività o di un agente temporaneo rimasto al servizio dell'Agenzia fino all'età di 63 anni o di un titolare di un'indennità di invalidità, beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di reversibilità. 5.   Il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano. 6.   Nel caso del titolare di una pensione di reversibilità, il contributo di cui ai paragrafi 4 e 5 non può essere inferiore a quello calcolato sullo stipendio base di grado 1, primo scatto. 7.   Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del l'agente temporaneo, l'AACC concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1. 8.   Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o a cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per sé stesso o per una della persone assicurate per il suo tramite. Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Agenzia.
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