Art. 63

Art. 63

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno un anno beneficia, alle condizioni previste all' dell'allegato V, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio: — pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni: a 1/3 dell'importo fissato all' dell'allegato V. — pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni: a 2/3 — pari o superiore a tre anni: a 3/3 2.   L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio, prevista all' dell'allegato V, è concessa all'agente temporaneo che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente temporaneo che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto. 3.   Tuttavia, l'indennità prevista al paragrafo 1 e l'indennità prevista al paragrafo 2 non possono essere inferiori a: a) 976,85 EUR per l'agente temporaneo che abbia diritto all'assegno di famiglia; b) 580,83 EUR per l'agente temporaneo che non abbia diritto a tale assegno. Qualora due coniugi agenti temporanei dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato. Qualora il coniuge di un agente temporaneo dell'Agenzia sia funzionario o altro agente delle Comunità europee e abbia diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione e percepisca uno stipendio base più elevato, detta indennità non è corrisposta all'agente temporaneo.
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