Art. 6
In vigore dal 24 set 2004
All'agente può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo ordinario, un congedo straordinario. In particolare, nei casi qui di seguito previsti, il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:
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matrimonio dell'agente: 4 giorni;
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trasloco dell'agente: fino a 2 giorni;
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malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni;
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decesso del coniuge: 4 giorni;
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malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni;
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decesso di un ascendente: 2 giorni;
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matrimonio di un figlio: 2 giorni;
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nascita di un figlio: 10 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita;
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decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è agente, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell' dello statuto;
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malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni;
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malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ospedalizzazione di un figlio di età non superiore a dodici anni: fino a 5 giorni;
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decesso di un figlio: 4 giorni;
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adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile.
Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo straordinario, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano agenti. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge dell'agente esercita un'attività retribuita almeno a metà tempo. Se il coniuge lavora al di fuori dell'Agenzia e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo a cui ha diritto l'agente.
L'AACC può, in caso di necessità, concedere un congedo straordinario supplementare nel caso in cui la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, diverso dal paese in cui lavora l'agente che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.
Un congedo straordinario di 10 giorni è concesso se l'agente non ha diritto al congedo straordinario totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo straordinario supplementare è concesso solo una volta per figlio adottato.
Inoltre, l'Agenzia può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'Agenzia in applicazione dell' dello statuto.
Ai fini del presente articolo, il partner non sposato dell'agente è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all', paragrafo 2, lettera c), dell'allegato V.
Sezione 3
Giorni per il viaggio
Storico versioni
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