Art. 6
In vigore dal 24 set 2004
1. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dall'Agenzia e ai servizi forniti dal comitato del personale. Gli ex agenti temporanei possono accedere a misure sociali specifiche limitate.
2. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.
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