Art. 50

Art. 50

In vigore dal 24 set 2004
L'agente temporaneo ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente alla medesima regolamentazione fissata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità. Oltre a tale congedo, egli può ottenere a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall'allegato III.
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