Art. 5
In vigore dal 24 set 2004
Il coniuge superstite di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell'ammissione dell'agente al beneficio dell'indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell', a una pensione di reversibilità pari al 60 % dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.
Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.
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