Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 set 2004
1.   Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta all'agente di ruolo che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all' dello statuto. Qualora due coniugi agenti abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato. All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio dell'agente. 2.   Un'indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio all'agente costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare gli obblighi dell' dello statuto. 3.   L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio dell'agente alla data della nomina in ruolo o a quella dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio. L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione dell'agente, come anche della famiglia se l'agente ha diritto all'assegno di famiglia, nella sede di servizio. 4.   All'agente avente diritto all'assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio purché detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo , paragrafo 3. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se l'agente è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, l'agente non ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione. 5.   L'agente di ruolo, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio dell'Agenzia prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, deve rimborsare al momento della cessazione dal servizio una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo. 6.   L'agente beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo. B.   INDENNITÀ DI NUOVA SISTEMAZIONE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
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