Art. 5
In vigore dal 24 set 2004
I membri della commissione dei ricorsi godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:676:oj#art-5-176