Art. 47

Art. 47

In vigore dal 24 set 2004
L'agente temporaneo, il quale, nel contesto di un servizio continuo o a turni deciso dall'Agenzia a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi, può beneficiare di indennità. L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità. La durata normale del lavoro di un agente temporaneo che assicura il servizio continuo o a turni non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.
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