Art. 42

Art. 42

In vigore dal 24 set 2004
Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un agente temporaneo è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, l'agente temporaneo ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera dell'agente temporaneo è limitata a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui all', secondo comma. Sezione B Durata del lavoro
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