Art. 40

Art. 40

In vigore dal 24 set 2004
La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente temporaneo sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni. Il Direttore esecutivo prevede opportune disposizioni che conferiscano il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione, diritto che deve essere esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell', paragrafo 2. A partire dal grado 4, per quanto concerne gli agenti temporanei del gruppo di funzioni AST, il rapporto può inoltre contenere un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l'interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore. Il rapporto viene comunicato all'agente temporaneo. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili. CAPITOLO 4 Condizioni di lavoro Sezione A Congedo parentale o per motivi familiari
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