Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 set 2004
Il coniuge superstite di un agente deceduto in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno e fatte salve le disposizioni dell' dello statuto e dell' del presente allegato, di una pensione di reversibilità pari al 60 % dei diritti alla pensione di anzianità acquisiti dall'agente al momento del decesso. Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente dell'agente siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso dell'agente sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.
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