Art. 39
In vigore dal 24 set 2004
1. L'agente temporaneo assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.
L'AACC, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo saranno adottate disposizioni generali di esecuzione.
2. In caso di assegnazione dell'agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore, in conformità dell', paragrafo 2, egli viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore, gli agenti temporanei dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica all'agente temporaneo promosso al posto di direttore o di direttore generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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