Art. 36
In vigore dal 24 set 2004
1. L'assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri che partecipano all'Agenzia.
Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso o orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.
2. Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:
a)
essere cittadino di uno degli Stati membri partecipanti all'Agenzia e godere dei diritti politici;
b)
essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
c)
offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
d)
essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;
e)
provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione europea, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.
3. Il Comitato direttivo adotta disposizioni specifiche sulle procedure di assunzione degli agenti temporanei, se necessario, nel quadro dell'azione comune 2004/551/PESC.
Storico versioni
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