Art. 31

Art. 31

In vigore dal 24 set 2004
L'agente temporaneo può presentare all'AACC un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente statuto. Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'agente temporaneo interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate. Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un agente temporaneo sono pubblicate all'interno dell'Agenzia. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.
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