Art. 3
In vigore dal 24 set 2004
1. Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, l'agente riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 221,50 EUR al mese per ogni figlio a carico a sensi dell', paragrafo 2 del presente allegato, che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.
Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni.
L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:
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l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:
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o da una scuola europea,
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o da un istituto di insegnamento nella sua lingua che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati;
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l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio e l'agente sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato dell'agente non esiste un simile istituto o se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso dal paese nel quale si trova la sede di servizio dell'agente;
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alle stesse condizioni che per il primo ed il secondo trattino, gli aventi diritto all'indennità che non sono in posizione di attività, tenendo conto del luogo di residenza anziché della sede di servizio.
La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma.
Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio.
2. Per ogni figlio a carico ai sensi dell', paragrafo 2, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato a 79,74 EUR al mese. Si applica la prima frase del paragrafo 1, ultimo comma.
Sezione 2
Indennità di dislocazione
Storico versioni
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