Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 set 2004
In deroga agli , le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di agenti dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'AACC, previo parere del comitato del personale. ALLEGATO V DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE E AI RIMBORSI SPESE Sezione 1 Assegni familiari
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