Art. 3
In vigore dal 24 set 2004
In deroga agli , le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di agenti dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'AACC, previo parere del comitato del personale.
ALLEGATO V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE E AI RIMBORSI SPESE
Sezione 1
Assegni familiari
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:676:oj#art-3-191