Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 set 2004
Qualora l'agente, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.
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